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13/10/2009 Ore 12,02 - GIOCHI: PETIZIONE PER ABBATTERE I MONOPOLI

(AGICOS) - Roma, 13 Ottobre 2009 - Ore 12,02 - GIOCHI: TRATTATO LISBONA, PETIZIONE PER ABBATTERE I MONOPOLI EUROPEI DEL GIOCO

Manca la Repubblica Ceca per portare a termine il processo di ratifica del Trattato di Lisbona. Il presidente ceco Vaclav Klaus nel fine settimana scorso ha chiesto che alla Repubblica venga concessa una clausola di esclusione nella carta diritti fondamentali, clausola necessaria - secondo Klaus - per tutelare Praga dalle rivendicazioni dei discendenti tedeschi dei Sudeti. Nelle prossime ore il premier ceco Jan Fischer sarà a Bruxelles per discutere la ratifica. Intanto il mondo dei giochi - e soprattutto gli appassionati - non è rimasti con le mani in mano, e ha iniziato a esplorare le opportunità che il Trattato di Lisbona offre. Tra queste la possibilità di sottoporre alla Commissione Europea una petizione, purché sottoscritta da 1 milione di persone. Dopo la ratifica di Irlanda e Polonia, il sindacato right2bet ha redatto una petizione per chiedere l'abbattimento dei monopoli di gioco. In pratica si chiede alla Commissione di applicare restrittivamente i diritti fondamentali dell'Unione per consentire agli operatori con licenza comunitaria di operare in qualunque Stato membro. "Gli scommettitori sono stufi di sentirsi dire dai governi nazionali che possono giocare solo presso uno o due operatori monopolisti - commenta Michael Robb, portavoce del sindacato - Forse è un segno dell'era di internet, ma adesso siamo veramente in grado di riunire i consumatori di tutta Europa per raggiungere un obiettivo comune, e costringere i politici europei a prendere coscienza di una questione". Al momento la petizione ha raccolto circa 9mila consensi.


agicos - 13/10/2009 - pa

Per firmare la petizione basta andare sul sito :

http://www.right2bet.net/

in maniera molto semplice sulla destra trovate un pulsante con scritto : sign the petition basta solo inserire nome cognome e indirizzo email, smarcare la casella di dichiarazione della maggiore età e inviare


andate e diffondete


 LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

martedì 01 settembre 2009

La mancanza di concessione non comporta la chiusura del CED che ha agito per la trasmissione dei dati al bookmaker estero. Questa – per l’avvocato Marco Ripamonti - la massima di merito che è scolpita nell'ordinanza del Consiglio di Stato. Davvero un fulmine in pieno agosto può considerarsi il provvedimento reso il 25.8.2009, suscettibile di aprire nuovi panorami e tale da rendere obsoleto molto di quanto sinora scritto e discettato sul tema. A farne le spese il Ministero dell'Interno e la Questura di Roma, che si sono vedute respingere l'appello cautelare avverso l'ordinanza del Tar Liguria con cui, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, era stata concessa la sospensiva relativamente ad ordinanza di cessazione dell'attività nei confronti di un centro di elaborazione.

L'Ordinanza
Il Consiglio di Stato (CDT) in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ordinanza:
Sul ricorso numero di registro generale 6411 del 2009, proposto da:
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Contro
il sig. Giorgio Castorina, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ripamonti, con domicilio eletto presso Antonio Feriozzi in Roma, via Bruxelles 59;
per la riforma
della ordinanza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA:
EZIONE II n. 00082/2009, resa tra le parti, concernente CESSAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA SCOMMESSE.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Giorgio Castorina;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 il dott. Paolo Buonvino;

Ritenuto che l'ordinanza impugnata resiste alle censure formulate con l'appello, dovendosi ritenere sussistenti nel caso di specie, almeno a un primo sommario esame, i presupposti relativi alla necessità della comunicazione di avvio del procedimento; che, ad ogni buon conto, la semplice carenza di titolo concessorio non appare, di per se, inibitoria dell'espletamento dell'attività espletata dall'appellato;
P.Q.M.
Respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 6411/2009).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore
Aldo Fera, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere

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